La mediazione è stata disciplinata dal Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010, che prevede l’obbligo, prima di adire la giustizia ordinaria, di esperire un tentativo di mediazione nelle seguenti materie: condominio (tra cui l’impugnazione di delibere), diritti reali (usucapione, servitù…), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In caso di controversie per cui il procedimento di mediazione è obbligatorio (materie “obbligatorie”), le parti per legge devono essere assistite da un avvocato nel corso di tutta la procedura di mediazione.
E’ obbligatorio esperire il tentativo di mediazione in qualsiasi materia quando è il giudice a disporlo in sede di giudizio, anche di appello (mediazione delegata).
Permane poi la possibilità di esperire il tentativo di mediazione con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte, su istanza congiunta delle parti (mediazione congiunta) oppure quando è previsto da un’apposita clausola contrattuale o statutaria (si veda l’allegato “Clausola di Mediazione”) , ad esempio per i rapporti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici, per i contratti d’appalto, per i recuperi crediti e per ogni controversia nella sfera dei diritti civili disponibili.
Quando la mediazione riguarda una controversia che non rientra nelle materie “obbligatorie”, le parti sono libere di partecipare senza l’assistenza legale oppure assistite da qualsiasi altro professionista. Tra le materie non obbligatorie ricordiamo: recupero crediti (commerciali, condominiali, privati), risarcimento danni, appalto, prestazione d’opera manuale e intellettuale, contestazione di lavori, contratti d’agenzia.
Per la mediazione, come per il giudizio ordinario, esiste la competenza territoriale; ciò significa che le domande di mediazione devono essere presentate presso un Organismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia in questione.
La procedura di mediazione è rapida: deve concludersi in tre mesi e il primo incontro tra le parti viene fissato entro poche settimane dalla presentazione della domanda di mediazione.
Prima del vero e proprio incontro di mediazione, viene svolto l’ “incontro di programmazione” che è una sessione preliminare in cui il mediatore ha il compito di informare le parti sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento della procedura e verifica insieme alle stesse e ai loro consulenti, eventualmente presenti, la possibilità (e non la “volontà”) di iniziare la procedura di mediazione. Se in tale primo incontro di programmazione si rileva l’impossibilità di andare avanti, allora il procedimento di mediazione si conclude con un verbale negativo e le parti non devono pagare l’indennità di mediazione all’Organismo. Se, diversamente, il mediatore, insieme alle parti, rileva la possibilità di andare avanti con la mediazione, allora la fase preliminare può ritenersi conclusa e si può passare direttamente allo svolgimento vero e proprio del procedimento di mediazione.
Nella mediazione viene garantita la massima riservatezza: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel procedimento sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito alla stessa e, salvo diverso accordo tra le parti, ogni informazione acquisita e dichiarazione resa nel corso di tutta la procedura non potrà essere utilizzata in un futuro giudizio che verta sulla medesima controversia.
La mediazione è una procedura dai costi predeterminati e contenuti e le tariffe sono fissate secondo le indicazioni del D.M. 145/2011 e s.m.i. Sulla base delle attuali norme fiscali, i costi possono essere integralmente coperti da un credito d’imposta ai fini IRAP (per le aziende) e ai fini IRPEF (per le persone fisiche) per controversie sino a un valore di circa € 50.000,00.
Inoltre, in mediazione le parti possono godere immediatamente di benefici fiscali fino al valore di € 250.000 (es. in caso di trasferimenti immobiliari), facendo intervenire direttamente il notaio all’interno del procedimento di mediazione.
Il verbale di mediazione, sottoscritto dal mediatore, dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti i casi in cui non fossero presenti gli avvocati delle parti, l’accordo potrà essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del Tribunale.
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo e nell’eventualità di avvio di un contenzioso giudiziario, il Giudice può desumerne dal verbale di mediazione elementi di prova e in determinati casi può condannare la parte che ha fatto fallire la mediazione al pagamento delle spese legali e processuali.
Gli avvocati iscritti all’albo sono mediatori di diritto ma devono comunque seguire un percorso formativo in materia di mediazione oltre che percorsi di aggiornamento teorico-pratici. A tal proposito si precisa che gli Organismi di Mediazione possono in ogni caso autoregolamentare l’accesso dei mediatori alle loro liste.
Va, infine, ricordato che il D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. prevede che il procedimento di mediazione si svolga esclusivamente presso Organismi di Mediazione iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Tale documento è disponibile in questa pagina nei formati doc (si può compilare direttamente al pc, poi è necessaria la firma alla fine del documento) e pdf (per compilarlo, è necessario stampare il documento). Per scaricare il documento, si invita a cliccare su uno dei due bottoni in fondo alla pagina.
In caso di avvio congiunto della mediazione o di mediazione delegata, è bene specificarlo nell’istanza barrando l’apposita voce, così come se esistono termini che le parti debbono rispettare (decadenza, prescrizione…)
L’istanza di mediazione deve essere compilata e sottoscritta dalla parte istante e/o dall’eventuale assistente di parte e deve contenere:
La domanda di mediazione deve essere presentata presso un Organismo di Mediazione iscritto nei pubblici registri del Ministero della Giustizia avente sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
L’istanza può essere depositata presso la segreteria centrale dell’Organismo, tramite email ordinaria , PEC , fax , raccomandata o brevi manu, oppure presso una delle sedi secondarie, o ancora tramite gli “Sportelli di Conciliazione” presenti sul territorio (si veda sezione sugli Sportelli di Conciliazione).
Presso la sede centrale e gli Sportelli di Conciliazione l’utente può compilare l’istanza assistito da un mediatore professionista o da uno dei responsabili della segreteria, senza ulteriore costi.
La segreteria fornirà alla parte istante pronto riscontro dell’avvenuta ricezione della documentazione e dell’iscrizione del procedimento nel Registro degli Affari di Mediazione tenuto presso l’Organismo, comunicando il numero di protocollo attribuito al procedimento.
Successivamente la segreteria dell’Organismo contatterà con ogni mezzo a sua disposizione parte istante e parte convenuta, sulla base delle informazioni di contatto contenute nell’istanza, convocandole al primo incontro di mediazione.
Qualora la parte istante sia un Condominio, è bene allegare all’istanza di mediazione idoneo mandato dell’amministratore a partecipare al procedimento o la delibera assembleare.
L’Organismo di Mediazione invita a controllare che i dati riportati sull’istanza siano corretti e completi, soprattutto per quanto riguarda le informazioni sulle parti chiamate a partecipare; in caso di dubbio sull’esistenza o meno di società, si invita l’istante o il suo assistente a svolgere preventivamente una visura camerale.